Associazione sindacale agenti rappresentanti di commercio della provincia di Rimini

L’AUTO/AUTOCARRO VA IMMATRICOLATA PER USO PROPRIO

22/05/2018
L’AUTO/AUTOCARRO VA IMMATRICOLATA PER USO PROPRIO

AGENTI DI COMMERCIO CON AUTO IMMATRICOLATA AUTOCARRO, STOP ALLE INFORMAZIONI SBAGLIATE

Ci possono essere soltanto benefici per la nostra categoria ma occorre stare attenti a queste regole: 1) Molti modelli di auto possono essere acquistati nuovi dalla concessionaria con immatricolazione N1 autocarro. Occorre fare attenzione che la carta di circolazione/libretto riporti le seguenti diciture: a) N1 – Autocarro Leggero avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. b) FO Codice di Carrozzeria Veicolo Furgone. c) KO Codice di Carrozzeria Veicolo con Cassone (Pik-UP). c) USO PROPRIO cioè tipo di registrazione riportato anch’esso sulla carta di circolazione. (Non deve essere indicato Uso di Terzi). Quindi se la carta di circolazione riporta USO PROPRIO potrai utilizzare liberamente l’auto/autocarro sulla quale potrai trasportare qualsiasi categoria di persone inclusi familiari e bimbi inclusi senza alcuna limitazione per i trasportati. L’auto/autocarro registrata AD USO PROPRIO è un semplice bene strumentale che può essere intestato sia ad una persona fisica che ad una partita iva (agente di commercio, procacciatore di affari, commerciante ecc..) non ha quindi alcun limite nell’utilizzo e potranno essere trasportate cose private personali e aziendali, ad esempio campionari, listini, borse, attrezzature di lavoro, il tutto ovviamante limitato alle possibilità di carico del baule dell’auto senza eccedere. Se invece l’auto/autocarro viene registrato erroneamente con la dicitura USO DI TERZI allora possono sorgere problemi in quanto ciò significa che alla guida del veicolo, le merci con le persone trasportate non devono rientrare obbligatoriamente nell’organico aziendale 

DAL 1° LUGLIO 2018 STOP AI PAGAMENTI IN CONTANTI DEI CARBURANTI

Per contrastare il fenomeno delle schede carburanti gonfiate alla Commissione Bilancio della Camera è stato approvato anche un emendanmento  alla Finanziaria 2018 che riguarda le schede carburanti: non basta più sulla scheda l’indicazione di timbro e firma del distributore, della targa e l’annotazione dei km. mensili o trimestrali ecc. ora si pretende anche la tracciabilità di pagamento dei rifornimenti che a partire dal 1 luglio 2018 da parte di imprese e professionisti italiani andranno effettuati con bancomat o carta di credito. L’emendamento appesantisce ulteriormente l’art.164 del Testo Unico sulle Imposte Dirette che già poneva inaccettabili limiti alla deduzione di spese e di altri costi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati dai possessori di partita iva. Ebbene i costi delle fatture e delle schede carburanti che riguardano i veicoli a motore saranno deducibili solo utilizzando la carta di credito o di debito prepagata. Ovviamente sono offerte così nuove opportunità di guadagno per le banche. Ne beneficiano anche i distributori di carburanti ai quali nelle transazioni con i pos viene riconosciute un credit tax pari al 50 % delle commissioni addebitate loro dalle banche. 

LA RITENUTA DI ACCONTO RIDOTTA AL 20 % INVECE DEL 50 % SULL’AMMONTARE DELLE PROVVIGIONI 2018

L’art. 25 bis Dpr 600/1973 dispone che i soggetti di cui all’art. 23, comma 1 (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, ecc…) che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, con obbligo di rivalsa, all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto Irpef del 23 % sul 50 % del compenso pagato.

Tuttavia se gli intermediari di commercio dichiarano ai loro committenti o preponenti o mandanti CON RACCOMANDATA PRIMA DEL 31/12 DI OGNI ANNO che nell’ esercizio delle loro attività, si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti, collaboratori familiari o di terzi (subagenti, procacciatori, associati in partecipazione ecc..) la ritenuta del 23% va applicata solo sul 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

GLI STUDI DI SETTORE RESTANO IN VIGORE ANCORA PER IL 2017

A partire dal 2017 dovevano essere sostituiti con gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale che avrebbero riconosciuto oggettivamente un riscontro sulla trasparenza del comportamento tributario di quattro milioni di operatori. La Commissione Bilancio della Camera ha deciso di prorogare ancora di un anno (2017) i vecchi studi di settore e parametri.