Il pignoramento delle provvigioni dell’ agente di commercio da parte di Agenzia Entrate e riscossione

In presenza di cartelle esattoriali a carico dell’agente di commercio, Agenzia Entrate puo’ disporre il pignoramento delle provvigioni maturate dall’agente richiedendone il pagamento direttamente alla mandante? In quale misura?

E’ sempre più frequente la situazione in cui l’agente di commercio viene a trovarsi nella spiacevole situazione di dover far fronte a situazioni debitorie con Agenzia Entrate e Riscossione, spesso per importi estremamente rilevanti.
Accade con frequenza che l’agente non sia in grado di osservare puntualmente il pagamento dei piani di rateazione in essere con Agenzia Entrate e Riscossione, in quanto il valore mensile delle rate spesso supera l’importo delle provvigioni maturate.
Nel protrarsi di tale situazione, Agenzia Entrate (sempre più spesso) procede coattivamente al recupero dei crediti vantati nei confronti dell’agente, avviando senza indugio il pignoramento delle provvigioni maturate in capo alla mandante.
A fronte della notifica dell’atto di pignoramento, la mandante si trova dunque a dover trattenere integralmente i compensi provvigionali maturati dall’ agente e a corrisponderli integralmente ad Agenzia Entrate e Riscossione senza alcuna possibilità di sottrarsi alla richiesta dell’ente.
L’agente si trova così nella spiacevole situazione di vedersi bloccato il pagamento delle provvigioni da parte della ditta mandante in misura del 100%.
Ai sensi dell’art. 52 c. 3 D.P.R. n. 180/1950 i compensi corrisposti ai titolari di rapporti di lavoro di cui all’ art. 409 n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale) sono sequestrabili e pignorabili nella misura massima di 1/5 ai sensi dell’art. 545 c.p.c.
Con pronuncia n.685/2012 la Suprema Corte di Cassazione, in tema di espropriazione forzata presso terzi, ha sancito l’estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato D.P.R. 180/1950 (originariamente dettato per il solo settore pubblico), limitando così ad 1/5 il limite di pignorabilità dei compensi corrisposti agli agenti
di commercio.
L’atto di pignoramento, notificato all’agente in qualità di debitore e alla mandante in qualità di terzo creditore, nella sua usuale formulazione prevede la richiesta del 100% delle provvigioni, non riconoscendo dunque all’agente la garanzia della quota impignorabile prevista dal legislatore, pari a 4/5 delle provvigioni esposte in fattura.
Le innumerevoli opposizioni ai rispettivi atti di pignoramento, presentate dalla categoria degli Agenti di Commercio per il tramite delle proprie associazioni di categoria a partire dall’annualità 2012 su tutto il territorio nazionale, hanno indotto Agenzia Entrate e Riscossione a rideterminare la misura del pignoramento entro il limite alla quota pignorabile, garantendo così il sostentamento economico dell’agente e del proprio nucleo familiare pur in presenza di una procedura esecutiva a suo carico.
E’utile sapere che la misura massima pignorabile da parte del concessionario della Riscossione (Agenzia Entrate), ai sensi dell’art. 72-ter c.1 D.P.R. 602/73 è ridotta ulteriormente alla misura di

  • 1/10 qualora l’importo mensile delle provvigioni sia inferiore ad € 2.500,00;
  • 1/7 qualora l’importo mensile delle provvigioni sia compreso tra € 2.500,00 e € 5.000,00.

Nella fiduciosa attesa che Agenzia Entrate e Riscossione si attenga ai principi espressi nel consolidato orientamento giurisprudenziale, ricevuta notifica dell’atto di pignoramento, l’agente deve mobilitarsi senza indugio per il tramite del proprio Sindacato di categoria, richiedendo all’ente la rideterminazione della misura del pignoramento delle provvigioni entro i limiti previsti dal legislatore a garanzia del sostentamento del contribuente.
Rivolgetevi dunque con fiducia al Sindacato Usarci della vostra provincia per far valere i vostri diritti.

Dott. Enrico Berardi
Asarco – Usarci provincia di Rimini

Enrico Berardi
Enrico Berardi