Associazione sindacale agenti rappresentanti di commercio della provincia di Rimini

DECRETO “CORONAVIRUS” I PRIMI PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO AGENTI COMMERCIO

09/03/2020
DECRETO “CORONAVIRUS” I PRIMI PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO AGENTI COMMERCIO

AGENTI DI COMMERCIO: ALCUNE PRECAUZIONI PER POTERE LAVORARE FUORI DALLA “ZONA ROSSA”

 Forniamo ai colleghi agenti di commercio alcuni chiarimenti tratti dal recente provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 emesso allo scopo di contrastare ulteriormente la diffusione del virus. Evidenziamo in particolare la parte che riguarda i nuovi limiti imposti alla circolazione all’interno e all’esterno dei territori contemplati dalla “zona rossa” che è stata così allargata: Regione Lombardia e provincie di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

In queste zone viene richiesto alla popolazione:

–  “ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o ovvero per spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”

Al momento non sono state date precise indicazioni in ordine alle “comprovate esigenze lavorative”.

In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza sulle strade occorre poter documentare l’esigenza lavorativa che può giustificare lo spostamento del soggetto fuori dalla propria provincia o dalla zona rossa. Per questo consigliamo gli agenti di commercio, i procacciatori e gli intermediari in genere di portare con se una visura della propria Camera di Commercio da cui risulti di essere titolari di partita iva e la natura dell’ attività svolta. Ulteriore accortezza per gli agenti di Commercio è quella di portare con se eventuale copia copia del mandato con indicata la zona di svolgimento dell’ attività o la sede della ditta mandante. Se ciò non bastasse, è inoltre possibile esibire al pubblico ufficiale un’autocertificazione da compilare come da allegato link  comprovante esigenze lavorative (si allega modello di autocertificazione).

In attesa di ulteriori chiarimenti, si riteniamo che tali accorgimenti possano essere sufficienti per poter continuare a svolgere la vostra attività e trasferirsi fuori dalle “zone rosse”.

DURATA

Il periodo di tali limitazioni va dallo scorso 8 marzo 2020 al prossimo 3 aprile 2020 (Art. 5 DPCM 8 marzo 2020)

DECRETO “CORONAVIRUS”: ELENCHIAMO SINTETICAMENTE LA PARTE DEL DECRETO CHE RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DI UN’INDENNITA’  CHE INTERESSA ANCHE LA CATEGORIA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO, DEI CONSULENTI FINANZIARI E DEI PROCACCIATORI OD INTERMEDIARI IN GENERE 

Queste disposizioni emanate con Decreto Legge n.9 del 2/3/2020 possono essere suddivise in due parti: quelle di natura fiscale ed altre di natura non fiscale: alcune riguardano esclusivamente i comuni rientranti nella “zona rossa” altre sono estese a tutto il territorio nazionale. Noi ci soffermiamo ad illustrare quella di natura non fiscale chiamata indennità lavorativa che interessa anche gli intermediari di commercio ed i lavoratori autonomi in genere che risultano domiciliati o residenti all’interno della “zona rossa” di cui al precedente articolo. Tale indennità viene estesa anche agli intermediari non necessariamente domiciliati o residenti nella “zona rossa” che dimostrano che stanno esercitando la loro attività con clientela nella “zona rossa” o che siano in possesso di mandati di agenzia o similari rilasciati da preponenti aventi sede nella “zona rossa”. Tale zona infatti è soggetta a limitazioni pesantissime che possono durare ancora a lungo.

L’indennità lavorativa mensile di Euro 500 è parametrata al periodo di applicazione delle limitazioni sulla “zona rossa” e viene riconosciuta per un massimo di tre mesi, L’indennità è prevista da un Decreto della Regione di domicilio, sede o residenza del soggetto alla quale l’interessato dovrà presentare apposita domanda. L’indennità non è tassata. Le regioni visionate domanda e relativa documentazione invieranno l’elenco degli aventi diritto all’INPS che provvederà ad erogare le indennità spettanti. Al momento non siamo in grado di fornirvi la modulistica regionale e le modalità fissate. Gli associati all’ASARCO USARCI di Rimini verranno tempestivamente aggiornati per lo svolgimento della pratica o per accedere al link della modulistica predisposto dalle varie regioni.

Scarica l’allegato di Autocerfiticazione in caso di controllo.