Associazione sindacale agenti rappresentanti di commercio della provincia di Rimini

Enasarco: prestazioni integrative 2017

15/10/2018
Enasarco: prestazioni integrative 2017

Presentiamo come pro memoria le regole che riguardano le prestazioni integrative offerte agli agenti iscritti alla Fondazione Enasarco in possesso di contributi e versamenti che riguardano Previdenza o FIRR. Le prestazioni sono le seguenti:CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE, CONTRIBUTO PER MATERNITÀ, CONTRIBUTO PER ASILI NIDO, CONTRIBUTO PER , OGGIORNI ESTIVI, CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI, PREMI STUDIO PER , CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO, PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA, CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO, CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP, CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE, EROGAZIONI STRAORDINARIE, SOGGIORNI TERAPEUTICI IN LOCALITÀ TERMALI CONVENZIONATE, CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE, CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI, EROGAZIONE STRAORDINARIA PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI

Presentiamo qui di seguito le regole e le condizioni richieste per le domande:

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Art.1 – Oggetto Per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2017 l’iscritto ha diritto ad un’erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 750,00. L’importo è pari ad € 650,00 se trattasi del secondo figlio e ad € 500,00 se trattasi del terzo o ulteriore. Non c’è diritto al contributo nascita o adozione se si è già fruito, per lo stesso figlio, del contributo maternità. Art. 2 – Requisiti Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:  essere un agente in attività, alla data dell’evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016 presenti un saldo attivo non inferiore a euro 1.879,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui gli anni 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri);  oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione. Art. 3 – Adozioni In caso di presentazione della domanda di concessione dell’assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all’atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda on line. Art. 4 – Domande Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, mediante gli istituti di patronato o previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it. Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide. Art. 5 – Decadenza del diritto Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall’evento. Art. 6 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. 4

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Art. 1 – Oggetto Al fine di assistere la donna agente per la diminuzione di reddito e l’incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza, per ogni figlio nato nell’anno 2017, l’agente donna ha diritto ad un contributo per maternità pari a euro 2.500,00. L’ importo è pari ad € 2.000,00 se trattasi del secondo figlio e a € 1.500,00 se trattasi del terzo o ulteriore. Per i parti plurimi avvenuti nell’anno 2017, saranno erogati € 1.500,00 per ogni nato. Art. 2 – Requisiti Per ottenere la prestazione è necessario che la richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:  essere agente in attività, alla data dell’evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 1.879,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri)  oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco.  Art. 3 – Domande Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, mediante gli istituti di patronato o previo registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it. Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide. Art. 4 – Decadenza del diritto Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall’evento. ART. 5 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Art. 1 – Oggetto Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione per l’anno 2017 bandisce un concorso annuale per la concessione di n. 250 assegni fino a 1.000 euro per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 le scuole dell’infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute). Art. 2 – Requisiti Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:  essere un agente in attività alla data del 1/9/2017, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, e che alla data della domanda, presenti un saldo attivo al 31 dicembre 2016 non inferiore ad euro 1.879,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco;  essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015 non superiore ad euro 39.186,42. Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello o form elettronico disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla Fondazione Enasarco entro il 15 ottobre 2017 nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’art. 3 è la seguente:  copia dell’attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla Scuola dell’infanzia pubblica o privata (parificata o legalmente riconosciuta)  copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;  copia modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015;  copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Art. 5–Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta. 6 Art. 6 – Graduatoria Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione del contributo, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed alla composizione del nucleo familiare, secondo quanto previsto dalle tabelle A e B di seguito riportate. A parità di punteggio i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età. Tabella A:Punteggio nucleo familiare Tabella B: Punteggio reddito Nucleo familiare Punti e scaglioni di reddito da €. a €. – punti nucleo familiare fino a 3 persone 1 0 19.539,21 3 Nucleo familiare di 4 persone 2 19.539,22 26.124,28 2 Nucleo familiare di 5 persone 3 26.124,29 32.655,35 1 Nucleo familiare > di 5 persone 4 > 32.655,35 0 Art. 7 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge, su situazioni, stati e requisiti autocertificati. Art. 8 – Assegnazione L’assegnazione dei contributi avverrà con Determina del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l’esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI

Art.1 – Oggetto Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione per l’anno 2017 bandisce un concorso annuale per l’assegnazione di n. 300 contributi fino a 300 euro per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 4 a 13 anni che abbiano frequentato per almeno 15 giorni lavorativi – anche non consecutivi – i soggiorni estivi organizzati da strutture pubbliche o private nel periodo estivo da giugno a settembre 2017. Art. 2 – Requisiti Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:  essere un agente in attività alla data di inizio del soggiorno, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 1.879,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri);  oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco;  essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015 non superiore ad euro 39.186,42. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione. Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla Fondazione Enasarco entro il 15 ottobre 2017 nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’art. 3 è la seguente:  copia dell’attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla struttura organizzatrice dei soggiorni estivi, pubblica o privata;  copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;  copia modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015  copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Art. 5–Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.  Art. 6 – Graduatoria Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione del contributo, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed alla composizione del nucleo familiare, secondo quanto previsto dalle tabelle A e B di seguito riportate. A parità di punteggio i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età. Tabella A:Punteggio nucleo familiare Tabella B: Punteggio reddito Nucleo familiare: PUNTI SCAGLIONI DI REDDITO da €. a €.  punti Nucleo familiare fino a 3 persone 1 0 19.539,21 3 Nucleo familiare di 4 persone 2 19.539,22 26.124,28 2 Nucleo familiare di 5 persone 3 26.124,29 32.655,35 1 Nucleo familiare > di 5 persone 4 > 32.655,35 Art. 7 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. Art. 8 – Assegnazione L’assegnazione dei contributi avverrà con Determina del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l’esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI

Art.1 – Oggetto Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli in età scolare, la Fondazione eroga un contributo di un importo pari ad euro 100,00 per nucleo familiare, per l’acquisto di testi scolastici per l’anno di frequenza 2017/2018 per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Art. 2 – Requisiti Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:  essere un agente in attività alla data del 01/09/2017, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016 presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 1.879,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri)  oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco;  essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015 non superiore ad euro 39.186,42. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, o vi sia la presenza di più figli studenti, verrà erogato un solo contributo per nucleo familiare. Art. 3 – Domande Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente on line, mediante gli istituti di patronato o previo registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it, entro il 1 ottobre 2017. Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide. Art. 4 – Documentazione La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’art. 3 è la seguente:  copia modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015  copia dell’attestato di iscrizione dello studente rilasciato dall’Istituto Scolastico Art. 5–Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta. 10 Art. 6 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO

Art. 1 – Oggetto La Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 900 Premi/Studio, per gli studenti (figli di agenti/rappresentanti ed agenti/rappresentanti), che nell’anno 2016 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuola Secondaria di 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica. I premi studio posti a concorso nell’anno di concorso 2017 sono ripartiti come segue: 1. n. 500 da Euro 500,00 ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola secondaria di 2° grado “maturità” al termine dell’anno scolastico 2015/2016; 2. n. 210 da Euro 700,00 ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito una “Laurea di primo livello” nel corso dell’anno 2016; 3. n. 185 da Euro 1.000,00 ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito una “Laurea specialistica” nel corso dell’anno 2016; 4. n. 4 da Euro 1.000,00 ciascuna, per studenti/lavoratori regolarmente iscritti alla Fondazione – di cui al punto e. dell’art. 3 – in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio che hanno conseguito una “Laurea di primo livello” o una “Laurea specialistica” nel corso dell’anno 2016. 5. n. 1 da € 5.000,00 ciascuno per corsi di specializzazione/master post laurea specialistica mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell’anno 2016. Art. 2 – Requisiti Il concorso è riservato ai seguenti soggetti:  Figli di agenti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri); i figli debbono essere fiscalmente a carico degli iscritti alla data del 31/12/2015.  Figli, fiscalmente a carico alla data del 31/12/2015, di pensionati ENASARCO   Orfani di pensionati ENASARCO;  Orfani degli agenti aventi un’anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia e un’anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell’attività;  Agenti in attività, alla data dell’evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo 1 Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 12 non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri). Per essere ammessi al concorso, i richiedenti dovranno aver conseguito:  Diploma conclusivo di un ciclo di studio nell’anno scolastico/accademico 2015/2016;  Votazione finale così determinata: – non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità; – non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello; – non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica. Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla Fondazione Enasarco entro il 30 aprile 2017 nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione Alla domanda dovrà essere allegata  copia del documento di identità valido del richiedente.  copia del certificato del titolo di studio conseguito  copia modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 Art. 5–Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda di premio studio sarà respinta. Art. 6 – Titoli di preferenza Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell’ordine, titoli di preferenza:  lo stato di orfano di entrambi i genitori;  lo stato di orfano di uno dei genitori;  l’appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all’atto della domanda;  l’anzianità di iscrizione all’Enasarco dell’agente o del pensionato;  il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare. 13 Art. 7 – Assegnazione L’assegnazione dei contributi avverrà con Determina del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l’esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnato più di un premio studio, con la sola eccezione di famiglie in cui uno o più concorrenti risultassero regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio (studenti/lavoratori). In caso di partecipazione e vincita di due o più componenti dello stesso nucleo familiare (studenti/figli d’iscritti) i criteri di assegnazione saranno i seguenti:  Se i componenti concorrono per assegnazione di premio del medesimo livello scolastico, sarà assegnato un solo premio al componente che nella graduatoria si sarà classificato nella posizione migliore;  Se i componenti concorrono per assegnazione di premio per diverso livello scolastico, sarà assegnato un solo premio al componente con il più alto livello scolastico;  Anche qualora i genitori siano entrambi iscritti alla Fondazione, non potrà che essere erogato un solo premio studio per ciascun nucleo familiare. Il criterio di assegnazione è, invece, così disposto nel caso in cui tra i concorrenti/vincitori di uno stesso nucleo familiare vi siano anche Agenti regolarmente iscritti alla Fondazione: assegnazione di due premi di studio se almeno uno dei vincitori è uno studente figlio a carico di un iscritto ENASARCO, un solo premio studio al partecipante/vincitore più giovane, nell’ipotesi in cui i concorrenti risultati vincitori siano entrambi studenti/lavoratori regolarmente iscritti alla Fondazione in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio. Art. 8– Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Art. 1 – Oggetto Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o inerenti la previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 10 premi per tesi di laurea, dell’importo di Euro 2.600,00 ciascuno. La tesi dovranno avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:  Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;  Previdenza Enasarco Le tesi dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell’anno 2016. Art. 2 – Requisiti I concorrenti dovranno aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100/110. Il concorso è riservato a:  Figli degli agenti in attività, fiscalmente a carico al 31/12/2015, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri);  Figli fiscalmente a carico, alla data dell’evento, dei pensionati ENASARCO. Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2016 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.  Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.  Orfani dei pensionati ENASARCO;  Orfani degli agenti aventi un’anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale e un’anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell’attività;  Agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri); 15 Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 aprile 2017 nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:  copia della tesi discussa;  copia del documento di identità valido del richiedente.  copia modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 Art. 5–Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda di premio sarà respinta. Art. 6 – Commissione La Commissione aggiudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione ENASARCO, sarà composta, oltre che dal Presidente stesso, dal Direttore Generale, da tre Dirigenti della Fondazione ed un Funzionario del Servizio Prestazioni indicato dal Dirigente del Servizio Prestazioni. Art. 7 – Valutazione La Commissione, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIF, redigerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi. Il punteggio terrà conto di quanto segue:  Voto di laurea conseguito;  Contenuti della tesi. A parità di votazione costituiranno, nell’ordine, titoli di preferenza nell’assegnazione dei premi:  lo stato di orfano di entrambi i genitori;  lo stato di orfano di uno dei genitori;  l’anzianità di iscrizione all’Enasarco dell’agente o del pensionato;  l’appartenenza a famiglia numerosa. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 16 Art. 8 – Graduatoria I premi verranno assegnati con delibera del Presidente della Fondazione, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente art.6. Il Servizio Prestazioni/PIF provvederà a comunicare ai vincitori l’esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it.) e la modalità per l’acquisizione del premio. Art. 9 – Divulgazione La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Art. 1 – Oggetto La Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di n. 30 assegni di importo massimo di euro 5.200,00, che verranno corrisposti in due semestralità di Euro 2.600,00 ciascuna, in favore dei pensionati ENASARCO, a titolo di contributo per le spese di ospitalità, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. Nell’ipotesi in cui il soggiorno abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio ma, comunque, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, l’importo verrà proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui i posti messi a concorso non vengano totalmente assegnati, potranno concorrere per i posti vacanti i/le vedovi/e dei pensionati. In tal caso nel redigere la graduatoria si terrà conto, oltre che delle condizioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del successivo art. 2 dello stato di bisogno, anche dell’età, nonché se lo/la stesso/a sia unico membro del nucleo familiare. Art. 2 – Requisiti Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:  Aver superato il 65° anno di età;  Essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale, inabilità o ai superstiti erogata dall’Enasarco ;  Non svolgere alcuna attività lavorativa;  Essere titolari di un reddito individuale complessivo annuo lordo anno 2015 non superiore ad euro 19.593,21;  Aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia. Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla Fondazione Enasarco entro il 30 aprile 2017 nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere corredate dalla dichiarazione in originale della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente, l’ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l’entità della quota rimborsata. 2 Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015 ed abbiano avanzato alla Fondazione domanda di pensione entro il termine ultimo di ammissione al concorso. Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine per l’ammissione al concorso. 18 Art. 5–Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta. Art. 6 – Graduatoria Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed all’età del richiedente, come da tabelle (A e B) che seguono. A parità di punteggio sarà collocato nella posizione più alta della graduatoria il concorrente di maggiore età. Tabella A: Punteggio Età Tabella B: Punteggio Reddito. Età punti scaglioni di reddito 65 5 0 3.300,00 40 66 6 3.300,01 4.100,00 39 67 7 4.100,01 4.900,00 38 68 8 4.900,01 5.700,00 37 69 9 5.700,01 6.500,00 36 70 10 6.500,01 7.300,00 35 71 11 7.300,01 8.100,00 34 72 12 8.100,01 8.900,00 33 73 13 8.900,01 9.700,00 32 74 14 9.700,01 10.500,00 31 75 15 10.500,01 11.300,00 30 76 16 11.300,01 12.100,00 29 77 17 12.100,01 12.900,00 28 78 18 12.900,01 13.700,00 27 79 19 13.700,01 14.500,00 26 80 20 14.500,01 15.300,00 25 81 21 15.300,01 16.100,00 24 82 22 16.100,01 16.900,00 23 83 23 16.900,01 17.700,00 22 84 24 17.700,01 18.500,00 21 85 25 18.500,01 19.593,21 20 86 26 87 27 88 28 89 29 90 30 >90 31 19 Art. 7 – Assegnazione L’assegnazione dei contributi avverrà con Determina del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l’esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme. Art. 8– Dichiarazione I vincitori, alla scadenza di ciascun semestre, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l’effettivo godimento del periodo di ospitalità. Art. 9 – Calcolo del contributo Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo. Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa. Nell’ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l’assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ammontare dell’assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni. Art. 10 – Decesso Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso del semestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del beneficiario. Art. 11 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1 – Oggetto Agli agenti di commercio i cui figli portatori di handicap siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, la Fondazione eroga un contributo di euro 1.000,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà. Art. 2 –Requisiti Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:  essere un agente in attività, alla data di presentazione della domanda, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri);  essere titolare di una pensione diretta Enasarco.  essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015 non superiore ad euro 39.069,00 Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione. Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 giugno 2017 nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  Certificazione in copia conforme all’originale, contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di handicap con condizioni di gravità del figlio, riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 così come modificata dall’art. 1 della Legge 508/1988 (invalidità civile con accompagnamento);  Copia modello ISEE attestante reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015. Art. 5 – Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta. Art. 6 –Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE

Art. 1 – Oggetto L’assegno è una prestazione a carattere integrativo e facoltativo che la Fondazione riconosce ai titolari di pensione di inabilità permanente, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona. L’importo dell’assegno è fissato in Euro 1.200,00 annue non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà e/o con il contributo per spese di Ospitalità in case di Riposo erogati dalla Fondazione. Art. 2 –Requisiti Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:  essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;  essere titolare dell’ assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1– indennità di accompagnamento)  essere titolare di un reddito individuale complessivo lordo anno 2015 non superiore a euro 26.000,00. Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 giugno 2017 nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  certificazione INPS, in copia autenticata, attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (assegno mensile per assistenza personale e continuativa);  Copia modello ISEE attestante reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015. Art. 5 – Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta. Art. 6 –Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Art. 1 – Oggetto La Fondazione Enasarco dispone erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà nelle particolari situazioni di stato di bisogno di seguito riassunte: a) calamità naturali o disastri civili intercorsi nell’anno di riferimento; b) grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di beni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell’iscritto. c) spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all’iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco; d) spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell’iscritto/pensionato alla Fondazione; e) stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati. Il CDA della FONDAZIONE potrà decidere erogazioni straordinarie per casi di particolare gravità. Art. 2 – Requisiti La prestazione è riservata a:  agenti in attività (o con almeno un mandato aperto fino a 6 mesi prima dalla data di presentazione della domanda) con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui almeno 10 trimestri negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016);  pensionati Enasarco titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale, anche se non più in attività;  orfani minorenni di iscritti Enasarco, aventi un’anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell’ultimo quinquennio. Ad ogni singolo iscritto potrà essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria nell’arco dell’anno solare. Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro. Il richiedente non dovrà, inoltre, aver usufruito di una erogazione straordinaria nel triennio precedente (2014/2016) l’anno della richiesta Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla Fondazione Enasarco nei modi e con le forme da essa stabilite. 23 Art. 4 – Documentazione Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:  descrizione dell’evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione  documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia autenticata della stessa) purché di entità rilevante;  documentazione medica (se collegata alla motivazione della richiesta);  copia del documento di identità valido del richiedente.  Copia modello ISEE attestante reddito familiare complessivo annuo lordo aggiornato. Solo nei casi di calamità naturali e disastri civili intercorsi nell’anno di riferimento o in relazione a grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno essere presentate:  foto di beni mobili e immobili danneggiati;  perizie tecniche rilasciate da professionisti pubblici o privati abilitati in relazione ai danneggiamenti subiti;  documentazione amministrativa rilasciata dagli Enti locali preposti in merito ai provvedimenti adottati a seguito degli eventi sopra descritti;  documentazione inerente a denunce/querele presentate, in merito alla situazione descritta, presso le Autorità di pubblica sicurezza;  copia del documento di identità valido del richiedente. Art. 5 – Decadenza del diritto La mancata produzione della documentazione richiesta sarà considerata causa di decadenza dal diritto all’erogazione, e la domanda sarà respinta. Art. 6 –Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

SOGGIORNI TERAPEUTICI IN LOCALITÀ TERMALI CONVENZIONATE

Art. 1 – Oggetto Allo scopo di sostenere la categoria assistita nelle situazioni di necessità sanitaria, la Fondazione Enasarco contribuisce alla partecipazione degli iscritti ai soggiorni termali mediante una convenzione con strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio nazionale. Art. 2 – Requisiti Ai soggiorni termali potranno essere ammessi:  gli agenti/rappresentanti con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri);  i pensionati ENASARCO3 che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o invalidità permanente parziale. Art. 3 – Domande Le richieste di ammissione ai soggiorni termali della Fondazione ENASARCO, redatte sull’apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata alla FONDAZIONE ENASARCO – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA, entro il termine improrogabile del 15 aprile 2017 (data del timbro postale di spedizione). Art. 4 – Modalità di partecipazione ai turni di bassa stagione I turni di partecipazione saranno di 14 giorni consecutivi. Gli agenti in attività non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi tre anni; i pensionati non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi due anni. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, agenti in attività e pensionati potranno essere ammessi con versamento a loro carico del 100% della retta alberghiera e successivamente essere ammessi ai soggiorni termali per analogo numero di prestazioni, alle condizioni precedenti. 3 Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015, o abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione domanda di pensione entro il 15 maggio 2016. Saranno considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il 15 maggio 2016. 25 Ai soggiorni termali in bassa stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, nei limiti dei posti disponibili, secondo le modalità sotto elencate:  reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 non superiore ad euro 19.539,21, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 30% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;  reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 da euro 19.539,02 a euro 26.124,28, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa, convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;  reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 da euro 26.124,29 a euro 32.655,35 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 70% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;  reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell’anno 2015 superiore a euro 32.655,37 con versamento a loro carico del 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione. La quota di compartecipazione versata sarà, altresì, restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall’art. 2. Art. 5 – Modalità di partecipazione ai turni di alta stagione Ai soggiorni termali in alta stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 lettere a) e b), nei limiti dei posti disponibili, le domande di ammissione, dovranno, essere corredate dall’attestazione del versamento anticipato alla Fondazione, pari al 100% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera. La quota di compartecipazione versata sarà, altresì, restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall’art. 2. Art. 6 – Documentazione Gli iscritti dovranno allegare, alla domanda di ammissione al soggiorno termale (disponibile sul sito www.enasarco.it), la seguente documentazione: 1. il certificato medico redatto sull’apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it) dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare:  la diagnosi dell’affezione per la quale viene richiesto il soggiorno termale;  la località termale consigliata; 26  il tipo di cura termale prescritta.  se il richiedente è autosufficiente. 2. la ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione; 3. copia del documento di identità valido del richiedente. 4. Copia modello ISEE attestante reddito familiare complessivo annuo lordo anno 2015. La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIF – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA. Ogni altra forma di pagamento sarà respinta. Art. 7 – Decadenza del diritto La presentazione delle domande oltre il termine di cui all’art. 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto al soggiorno, e la domanda sarà respinta. Art. 8 – Modalità di ammissione L’ammissione al soggiorno termale è subordinata all’invio di tutta la documentazione di cui al precedente art. 6 ed al giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione. Effettuata l’istruttoria, al richiedente viene comunicato l’esito della domanda. In caso di esito positivo all’iscritto viene assegnato il turno e l’Hotel, nei limiti delle disponibilità degli stessi. Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo. Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate esclusivamente alla Fondazione che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per motivi debitamente documentati quali ricovero ospedaliero, malattia, o gravi eventi familiari. Una volta ricevuta la lettera di ammissione, il richiedente dovrà:  dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell’Hotel, precisando se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola, doppia o multipla. In difetto di comunicazione non sarà assicurata la sistemazione nell’Hotel assegnato. Per l’uso della camera singola gli interessati dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5% della quota intera;  farsi rilasciare dal proprio medico di base la prescrizione della cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e prendere immediati accordi con gli stabilimenti termali. Gli ammessi al soggiorno termale dovranno presentarsi presso l’albergo assegnato, muniti obbligatoriamente della lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, all’inizio del turno, pena il mancato riconoscimento della prestazione. A conclusione del soggiorno i partecipanti hanno l’obbligo di consegnare all’albergo, presso il quale sono stati ospitati, una dichiarazione rilasciata dall’azienda termale che attesti l’avvenuta effettuazione della terapia sanitaria. 27 Art. 9 – Rinuncia al soggiorno La rinuncia al soggiorno termale dovrà essere comunicata alla struttura alberghiera assegnata ed alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIF – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 Roma, a mezzo telegramma almeno 20 giorni prima dell’inizio del turno, restituendo esclusivamente a mezzo posta la lettera di ammissione. Nel caso in cui la rinuncia pervenga oltre il termine dei 20 giorni prima dell’inizio del turno e la stessa sia determinata da comprovati motivi debitamente documentati, quali ricovero ospedaliero, malattia, o gravi eventi familiari, non sarà applicata alcuna penale e la quota di compartecipazione sarà restituita integralmente. Nel caso in cui l’iscritto, per cause di forza maggiore, non si presenti nella struttura all’inizio del turno e nei due giorni successivi, la Fondazione applicherà una penale pari al 50 % dell’intera retta relative alle due giornate di mancato soggiorno. Art. 10 – Soggiorno parziale Eventuali lievi ritardi nell’inizio del turno, dovuti a cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dall’assistito alla Direzione dell’Azienda, a mezzo telegramma. La Fondazione non rimborserà in nessun caso la quota di partecipazione versata. Qualora l’iscritto interrompesse il suo soggiorno dopo un periodo pari o superiore alla metà del turno, la Fondazione non rimborserà in nessun caso la quota di partecipazione versata. Qualora l’iscritto interrompesse il suo soggiorno dopo un periodo inferiore alla metà del turno, la Fondazione tratterrà dalla quota di partecipazione versata la retta al 100% per le giornate di effettiva presenza e per il restante periodo un terzo della retta stessa. Eventuali differenze a credito saranno rimborsate all’iscritto successivamente alla fatturazione alle strutture alberghiere. Art. 11 – Accompagnatore Gli ammessi al soggiorno termale che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l’assegnazione del turno e dell’albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera. L’accompagnatore (o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l’albergo assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera. Per l’accompagnatore (o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest’ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) dalla struttura alberghiera per l’intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%. La quota di soggiorno dell’accompagnatore (ed eventuali spese relative a servizi non convenzionati) dovrà essere versata direttamente alla direzione dell’albergo. 28 Art. 12 – Condizioni di trattamento Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall’ Enasarco presso la direzione dell’Hotel, fin dal momento dell’arrivo. Ogni ammesso al soggiorno termale sarà sottoposto a visita medica dai sanitari dello stabilimento termale, al fine di accertare le condizioni fisiche generali. Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati. Art. 13 – Rimborso retta La Fondazione richiederà agli ammessi il rimborso della retta corrisposta dall’ENASARCO all’albergo per il soggiorno termale usufruito nei casi in cui:  siano state effettuate cure termali in località diversa da quella assegnata dalla Fondazione;  non sia stata presentata all’albergo presso il quale sono stati ospitati, la dichiarazione prevista dall’Art. 8. Art. 14 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione, in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Art. 1 – Oggetto Nel caso di decesso dell’iscritto, avvenuto nell’anno 2017 sarà erogato un contributo di importo pari ad euro 1.000,00 al coniuge superstite (coniugato o legalmente separato al momento del decesso). In assenza di coniuge superstite, il contributo potrà essere erogato al tutore di figli minori o a figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro. Art. 2 – Requisiti Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito riportati:  Anzianità contributiva dell’agente deceduto di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia;  Anzianità contributiva dell’agente deceduto di almeno cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell’attività;  Titolarità di pensione ENASARCO da parte dell’agente deceduto, indipendentemente dall’avvenuta cessazione dell’attività al momento del decesso. Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla Fondazione Enasarco nei modi e con le forme da essa stabilite. Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso. Art. 4 – Documentazione La domanda per la concessione del contributo dovrà essere corredata da copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Art. 5–Decadenza del diritto La mancata produzione della documentazione richiesta, sarà considerata causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta. Art. 6 – Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI

Art. 1 – Oggetto Allo scopo di favorire l’ingresso nell’attività di agente di commercio e l’aggiornamento professionale, la Fondazione Enasarco bandisce un concorso annuale per l’assegnazione di n. 1.500 contributi da destinare alla formazione per l’attività di agenzia, in misura correlata al costo del corso di formazione e comunque non oltre i limiti concorrenti del 50% del costo di formazione e di € 1.000 per ciascun contributo. Le domande presentate oltre il numero massimo di 1.500, saranno valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza per rinuncia o mancato riconoscimento di istanze precedentemente presentate. Art. 2 – Requisiti soggettivi Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi di seguito riportati:  Possedere una anzianità contributiva complessiva di almeno 12 trimestri (3 anni) anni, di cui 4 trimestri negli ultimi 2 anni (2015-2016). Art. 3 – Requisiti del corso di formazione L’oggetto e le modalità specifiche dei corsi, i limiti di contribuzione in relazione al costo del corso di formazione, i requisiti richiesti ai soggetti eroganti la formazione e le modalità per l’attribuzione saranno specificati con apposito bando approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio 2017, sulla base dei seguenti criteri-guida: o Almeno 20 ore di formazione frontale, frequentate dall’agente per almeno 16 ore (80%) o Argomenti di formazione rilevanti per lo specifico svolgimento dell’attività di agenzia quali, a titolo esemplificativo, Politiche di vendita, Marketing, Programmazione NeuroLinguistica, informatica per vendita e gestione ufficio, lingue straniere con orientamento al commercio, comunicazione d’impresa, strategia aziendale o Corso erogato da enti con qualificata e consolidata esperienza aventi la formazione come attività principale e accreditati presso le istituzioni pubbliche di competenza. Art. 4 – Domande Le richieste per l’erogazione del contributo di formazione dovranno essere presentate alla Fondazione Enasarco nei modi e con le forme da essa stabilite nel bando indicato all’articolo precedente. Il bando dovrà, altresì, specificare modalità idonee per l’accertamento o la documentazione dell’effettivo svolgimento e della partecipazione dell’agente al corso di formazione approvato.

EROGAZIONE STRAORDINARIA PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI

Art. 1 – Oggetto La Fondazione Enasarco eroga un contributo straordinarie per infortunio, ricoveri o spese mediche documentate per agenti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni, a condizione che l’evento per il quale l’iscritto presentata istanza di erogazione straordinaria non sia già coperto dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti. Art. 2 – Requisiti La prestazione è riservata agli agenti in attività con età superiore ad anni 75 al momento dell’evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2016, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.097,50 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2014, 2015, 2016 consecutivi (12 trimestri). Art. 3 – Domande Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite. Art. 4 – Documentazione Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:  descrizione dell’evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione  documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia autenticata della stessa) purché di entità rilevante;  documentazione medica;  copia del documento di identità valido del richiedente. Art. 5 – Decadenza del diritto La mancata produzione della documentazione richiesta sarà considerata causa di decadenza dal diritto all’erogazione, e la domanda sarà respinta. Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro 90 giorni dall’evento. Art. 6 –Integrazione documentazione La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o

Per ogni migliore visione sulle domande andare al sito Enasarco nel programma delle prestazioni integrative.