Associazione sindacale agenti rappresentanti di commercio della provincia di Rimini

LE MULTE STRADALI

29/05/2018
LE MULTE STRADALI

LE MULTE STRADALI VENGONO NOTIFICATE VIA PEC 

Le multe stradali e gli altri atti della Pubblica Amministrazione che riguardano le imprese iscritte alle Camere di Commercio ed in possesso di osta Elettronica Certificata (PEC) come pure i professionisti tenuti ad iscriversi in Albi o Elenchi  sono notificati con Posta Elettronica Certificata (PEC). Per le multe stradali il Ministero dell’Interno nella circolare n.300 del 20/2/2018 ha precisato le nuove modalità di notifica delle multe stradali portanti il numero, la data del verbale con allegata copia del verbale stesso e delle eventuali foto dell’infrazione. La multa inviata via PEC si considera spedita quando il sistema informatico genera una ricevuta di accettazione e si considera notificata correttamente quando si genera una ricevuta di avvenuta consegna. In caso contrario, mancando la notifica gli uffici preposti devono provvedere con le usuali spedizioni postali mediante raccomandata addebitando le spese postali di spedizione.

E’ necessario quindi ricordarsi di controllare con regolarità la propria casella di Posta Elettronica Certificata per evitare i rischi dovuti alle brevi termini di pagamento per ottenere la riduzione delle sanzioni o decidere per l’eventuale impugnazione.

IL PAGAMENTO DELLE SCHEDE CARBURANTI 

Ricordiamo ancora una volta che dal I° luglio 2018 i pagamenti degli acquisti di carburanti che si vogliono inserire in contabilità  devono essere “tracciati”  Ecco le nuove incredibili regole che l’Amministrazione Finanziaria ha inventato dimenticando la promessa semplificazione fiscale per i contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.42/E, ha precisato che i due sistemi di certificazione (il sistema cartaceo della scheda carburante e quello elettronico delle carte di credito, di debito e prepagate) sono tra loro alternativi: o si adotta la scheda carburante con relativi pagamenti elettronici da scontrini allegati  oppure non si compila più la scheda carburante ma in questo caso occorre ricavare i dati dei consumi dai tabulati contabili bancari. Questo “tracciamento” permette così di recuperare fiscalmente il costo e l’iva.
La scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione deve essere riferita al soggetto passivo Iva (imprenditori inclusi gli agenti di commercio o professionisti) in modo unitario, inoltre  il metodo di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione per il medesimo soggetto d’imposta deve essere uguale per tutti gli acquisti di carburante effettuati e per tutti i veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.
Ai costi di scheda carburanti devono corrispondere i corrispondenti scontrini rilasciati dalla pompa erogatrice.

Se non si vuole più utilizzare il sistema della scheda carburanti occorre rilevare la spesa dalla contabile della banca o della carta di credito ove compaio gli addebiti delle operazioni assieme agli scontrini della pompa carburanti. Le carte di credito, di debito o prepagate utilizzabili per il pagamento dei rifornimenti di carburante, utili ai fini dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante, sono quelle emesse da banche od altri operatori residenti nel territorio dello Stato o dotati di stabile organizzazione in Italia. Non è necessario che la carta elettronica di pagamento sia dedicata esclusivamente all’acquisto di carburante, ma può essere utilizzata anche per effettuare altri tipi di acquisti inerenti l’attività.
Va chiarito che per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, dato che il conto corrente non deve essere necessariamente “dedicato” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante può essere adoperata anche per effettuare acquisti personali diversi da quelli relativi all’attività imprenditoriale, artistica o professionale, in questo caso però dai tabulati bancari delle operazioni con carte devono risultare identificabili le operazioni relativa ai carburanti.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, anche se tutti gli acquisti di carburante vengono pagati con strumenti di pagamento elettronici, fruendo quindi dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante, deve essere comunque garantita l’esposizione dei dati “minimi” necessari a certificare tali acquisti e a ricondurre l’acquisto effettuato al soggetto, in modo da consentirgli di detrarre l’Iva e portare in deduzione i costi. A tal fine, è necessario che: (1) il mezzo di pagamento elettronico sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione; (2) l’estratto conto riporti almeno la data del rifornimento di carburante, il soggetto esercente l’impianto di distribuzione presso il quale è effettuato il rifornimento e l’ammontare del corrispettivo pagato, il tutto è rilevabile peraltro dallo scontrino di ogni operazione di prelievo fatto alla pompa.

Da quanto detto finora emerge che, se anche una sola operazione di acquisto viene effettuata in contanti con scontrino prelevato dalla pompa, sorge l’obbligo della scheda carburante anche per tutte le altre operazioni di acquisto di carburante effettuate nel periodo d’imposta, anche se queste sono state eseguite mediante gli altri strumenti di pagamento elettronici.
Ciò è abbastanza assurdo e limitante, in quanto può capitare anche una sola volta un guasto tecnico alla pompa con il sistema di pagamento elettronico (situazione non rara), in questo caso con il pagamento in contanti scatta l’obbligo  di compilare in quel periodo la scheda carburante con gli altri prelievi. Queste nuove disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate sono in netto contrasto con la tanto promessa semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei piccoli contribuenti con partita iva. Ci piacerebbe sapere da quale Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state diramate queste nuove disposizioni. Lasciamo alla categoria ogni commento.

QUOTE ASSOCIATIVE 2018

Per ditte individuali €. 100 ; Per società di agenzia €. 120 ; Per agenti pensionati non più in attività €. 50

La quota può essere versata direttamente in Segreteria oppure mediante bonifico bancario intestato ad ASARCO RIMINI Iban: IT 08 R 05387 24202 000001002777

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